03/05/2024

L’introduzione del recente istituto della composizione negoziata (D.Lgs 14/2019, Titolo II), il cui obiettivo è di dare supporto alle imprese per contenere e superare una situazione di emergenza economica e finanziaria, ha sollevato dibattiti sulla possibilità di porre in essere operazioni di alienazione di impresa (o di rami di essa) all’interno del suo perimetro. Passiamo in rassegna le situazioni di cessione e affitto nel corso della composizione negoziata, nonché gli effetti che queste riproducono nei confronti di crediti e debiti pregressi.

La cessione di un’azienda può avvenire in qualsiasi momento in applicazione dell’articolo 22 del CCII (lettera d, su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente) o nelle forme previste dall’articolo 2556 c.c.. L’attuazione dell’articolo 22 deroga parte dell’art. 2560 c.c., ma non interviene in merito alla disciplina dell’art. 2112 c.c., la quale tutela i diritti dei lavoratori in caso di cessione d’azienda obbligando cedente e cessionario per tutti i crediti maturati dal lavoratore all’atto del trasferimento. Deve essere inoltre chiaro come, oltre a non godere della liberazione dai debiti nei confronti dei lavoratori, il cessionario non può vantare la liberazione neanche per i debiti tributari riportati dall’art. 14, comma 5 bis, D.Lgs n. 472/1997. La norma, infatti, prevede una specifica disciplina per le cessioni avvenute in ambito di procedure concorsuali, in virtù delle quali l’imprenditore è esentato dai debiti fiscali pregressi, tuttavia non vi è alcuna menzione alla composizione negoziata che non può essere considerata come tale, ma come un percorso di risanamento e ristrutturazione di una situazione economico-finanziaria compromessa.

È, invece, possibile applicare la disciplina dell’articolo 22 del CCII anche ai casi di affitto d’azienda in pendenza di composizione negoziata? L’analisi del testo normativo fornisce una risposta ben chiara al quesito: è possibile, se è garantita la migliore soddisfazione dei creditori e se è verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale. A tal proposito è interessante osservare l’intervento del Tribunale di Piacenza del 1 giugno 2023: il debitore aveva chiesto l’autorizzazione al giudice ai sensi dell’art. 22 CCII circa la stipula di un contratto di affitto d’azienda con una società che era parte correlata della società debitrice, in vista di una futura ed eventuale cessione (prevista per cinque anni). Per il Tribunale la proposta è risultata non idonea al miglior soddisfacimento dei creditori, soprattutto in funzione di una successiva operazione di vendita che dava ben poche certezze, ed ha dichiarato l’istanza inammissibile.

Risulta, in sintesi, evidente come la ratio di un’operazione di alienazione d’azienda, quanto più in presenza di composizione negoziata, debba fare riferimento ad un principio di competitività, elemento oggettivo e necessario per garantire il miglior soddisfacimento dei crediti e la piena trasparenza del procedimento.

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