23/07/2024

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato in via preliminare il terzo decreto correttivo nei confronti del D.Lgs n. 14/2019, intervenendo prevalentemente sulle norme del CCII, nello specifico sull’articolo 25 quinquies (limiti di accesso alla composizione negoziata). Sul precedente testo (ora modificato dal nuovo articolo 5, comma 14, del correttivo-ter) si erano sviluppate due tesi interpretative contrapposte: una restrittiva e una estensiva. Nel primo caso, l’accesso alla composizione negoziata era impedito solo nei casi in cui è il debitore stesso ad aver presentato un ricorso per la propria liquidazione giudiziale. Nel secondo, invece, l’accesso alla composizione negoziata era impedito, oltre che per l’ipotesi appena descritta, anche nei casi in cui sia stato precedentemente depositato un ricorso da un creditore sociale o da uno dei soggetti elencati dall’articolo 37, comma 2 CCII. L’intervento del correttivo-ter modifica la prima parte del testo dell’art. 25 quinquies (“L'istanza di cui all'articolo 17 non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell’articolo 54, comma 3”), lasciando invariato il secondo periodo per cui resta impossibile per l’imprenditore che anche abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo nei quattro mesi precedenti, inoltrare domande di accesso alla composizione negoziata. Il problema interpretativo dei limiti di accesso alla CNC è sicuramente risolto, nel senso che l’imprenditore non può inoltrare la domanda di accesso all’istituto della composizione negoziata solo nell’ipotesi in cui abbia fatto ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Resta ferma quindi la libertà di poter accedere alla composizione negoziata se il ricorso è promosso da un creditore o dal PM. In conclusione il Legislatore torna sui suoi passi, riprendendo quella che era la precedente formulazione, non solo per porre fine al contrasto interpretativo di cui abbiamo parlato, ma anche per conformarsi a quelle che sono le finalità della direttiva Insolvency, dando modo alle imprese risanabili di accedere più facilmente tanto agli strumenti di regolazione della crisi quanto al percorso di composizione negoziata della crisi d’impresa.

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