28/10/2024
L’istituto del cram down, introdotto dal d. lgs. 14/2019, ha, come noto, l’obiettivo di superare le spesso ingiustificate resistenze del creditore pubblico. Lo strumento, infatti, permette al Tribunale di omologare forzatamente il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche in assenza di consenso da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il cram down è stato modificato dal recente d. lgs. 136 del 13 settembre entrato in vigore il 28 settembre 2024. Sono invariati i presupposti per l’omologazione forzosa: assenza di adesione o voto contrario da parte dell’Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali necessari per il raggiungimento del quorum deliberativo; vantaggio della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Diverso trattamento, invece, per il cram down negli accordi di ristrutturazione del debito. Nella fattispecie, la dottrina ritiene che il principio della par condicio creditorum non possa operare negli accordi di ristrutturazione alla stessa maniera di come è generalmente applicato e che, pertanto, non sia possibile conferire un trattamento equo a tutti i creditori aderenti. Questi avrebbero diritto a ricevere solo un soddisfacimento parziale del credito, diversamente dai creditori non aderenti all’accordo di ristrutturazione, i quali possono godere del pagamento integrale. Il legislatore, condividendo i rilievi degli operatori del diritto, ha modificato l’articolo 63 CCII consentendo al debitore il pagamento sia parziale che dilazionato dei tributi, contributi e dei premi. La nuova disciplina, tuttavia, prevede condizioni più rigide per l’omologazione del cram down negli accordi di ristrutturazione: l’accordo non può essere liquidatorio, deve ricevere l’approvazione di almeno un quarto dei creditori aderenti e il soddisfacimento (che non può essere inferiore all’alternativa della liquidazione giudiziale) deve essere pari almeno al 60% dei crediti di ciascun ente. La modifica in esame intende risolvere anche quelli che erano alcuni problemi interpretativi circa la compatibilità tra il cram down e la direttiva Insolvency. È stato infatti aggiornato il testo dell’articolo 88 CCII che ora prevede due nuovi commi volti a disciplinare in maniera più esplicita l’omologazione forzosa. Gli operatori non risultano essere, tuttavia, pienamente soddisfatti. Permangono infatti forti dubbi circa il nuovo testo dell’articolo 88 e sull’utilizzo di alcuni termini che potrebbero trarre in confusione. L’intervento richiesto dalla dottrina, che ha finalmente visto la luce attraverso il correttivo, è sicuramente l’introduzione della transazione fiscale nella composizione negoziata. Il nuovo secondo comma dell’articolo 23 CCII permette infatti il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, eccezione fatta per quei tributi che rappresentano risorse proprie dell’Unione Europea o degli enti locali. Ritroviamo la transazione fiscale anche nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO). Il correttivo in discordo ha infatti previsto la possibilità di dilazionare e ridurre i debiti tributari e contributivi anche nei PRO. Tale fattispecie non era in realtà esclusa, ma carente di una vera e propria disciplina. In conclusione, l’intervento normativo in commento realizza l’obiettivo di rendere il cram down più accessibile, seppur diversificato nelle modalità di utilizzo, ampliando anche le possibilità di accesso alla transazione fiscale, soprattutto dinanzi a creditori pubblici particolarmente ostili alla collaborazione.