01/08/2024
La disciplina della responsabilità degli amministratori ha nel corso del tempo ricevuto diversi interventi legislativi. Questa è generalmente solidale, può variare in funzione dei doveri e del ruolo ricoperto dai singoli amministratori all’interno della società. Diversamente, viene considerata individuale quando questi sono a conoscenza di fatti pregiudizievoli e non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminare o attenuare le conseguenze dannose (art. 2392 co.2 c.c.). Frutto della riforma societaria del 2003, la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società – ai sensi dell’art. 2381 c.c. – rientra tra i principali compiti del consiglio di amministrazione. Questa deve essere fondata sulla base delle informazioni ricevute, sul lavoro svolto e sulla posizione della società. L’eventuale inadeguatezza degli assetti adottati può esonerare dalla responsabilità di colpa per fatto proprio gli amministratori delegati. Gli altri sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite le informazioni relative alla gestione della società (art. 2381 co.6 c.c.). Nella prassi, tuttavia, il rischio di una responsabilità solidale tra amministratori delegati e deleganti in realtà è molto più alto, in quanto è difficile che una situazione di inadeguatezza degli assetti organizzativi non sia a conoscenza degli amministratori privi di delega. La verifica della adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile rientra nella Business Judgement Rule degli amministratori (principio di insindacabilità della gestione), pertanto una chiamata in responsabilità, per essere fondata, deve essere in grado di dimostrare gravi anomalie tra gli assetti adottati e la natura della gestione dell’impresa. Tuttavia, il legislatore non fornisce una risposta concreta alla domanda “in quali situazioni l’assetto organizzativo è incompatibile o inadeguato allo svolgimento della gestione della società?”. L’articolo 2086 co.2 c.c. da solo non sembra essere sufficiente a chiarire la situazione. A tal riguardo esiste rilevante giurisprudenza in materia di adeguatezza degli assetti nata da denunce al tribunale che affermavano come la mancanza di una adeguata organizzazione rappresenti una grave irregolarità degli amministratori ex art. 2409 c.c. Ciò avverrà in occasione di liquidazioni giudiziali o di concordati liquidatori nei quali la legittimazione all’azione spetta in via esclusiva o concorrente agli organi delle procedure concorsuali. Il problema sarà quello di quantificare il danno derivante dalla mancanza di adeguati assetti, quantificazione non semplice in quanto non è agevole individuare una causalità diretta tra la mancanza di adeguati assetti e danno. In definitiva, la gestione e la prevenzione della crisi sono momenti cruciali della vita di un’impresa e dipendono da un assetto organizzativo in grado di rilevarla tempestivamente. La capacità di implementare un modello flessibile e in grado di rispondere rapidamente ai dissesti della società deve essere il primo passo da muovere per anticipare la crisi ed evitare quindi di dover ricorrere a istituti di regolazione.